Statuto e regolamento

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Denominazione - Sede - Scopo
Soci
Organi dell'Associazione
Patrimonio
Recesso
Scioglimento
Norma finale
Regolamento

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Denominazione - Sede - Scopo -Durata

- articolo 1 –

É costituita a tempo indeterminato un’associazione avente la seguente denominazione "Associazione Italiana Registri Tumori Ente del Terzo Settore" con sigla "A.I.R.TUM. ETS", con sede in Milano.
L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino a tale evento l’Associazione continuerà ad utilizzare nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.".

- articolo 2 -

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione si propone i seguenti scopi riconducibili alle attività previste dall’art. 5 comma 1 lettere d), h) e i) del DL 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e in particolare si propone di:
a) promuovere, incentivare, realizzare e sostenere studi e ricerche di particolare interesse sociale nell’ambito della prevenzione, cura e diagnosi dei tumori;
b) effettuare attività di ricerca, raccolta ed elaborazione dei dati sulla frequenza dei tumori al fine di renderli disponibili alle autorità amministrative, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale e alla comunità scientifica, nell'interesse della ricerca, della prevenzione, della pianificazione dell'assistenza, della facilitazione dell'accesso alle cure e della valutazione della loro efficacia;
c) incentivare la realizzazione di programmi di analisi congiunta dei dati scientifici dei Registri (in materia di Incidenza, Mortalità, Prevalenza, Sopravvivenza) al fine di conferire una dimensione nazionale alla pubblicazione delle descrizioni epidemiologiche della frequenza dei tumori e adottare sinergie organizzative, nell'attività di registrazione di base come in quella di utilizzo dei dati, tese a migliorare l'utilizzazione delle risorse;
d) contribuire, sulla base delle competenze scientifiche presenti nell'associazione, alla programmazione di nuove iniziative di registrazione e alla loro valutazione;
e) favorire la standardizzazione delle tecniche di registrazione anche attraverso attività di formazione professionale degli operatori dei registri tumori;
f) promuovere forme stabili di collegamento, anche attraverso la formazione di accordi amministrativi ai sensi degli art. 14 e 15 L. 7.8.1990, n. 241 tra gli enti pubblici cui appartengono i singoli Registri Tumori Italiani;
g) rappresentare e tutelare gli interessi professionali dei ricercatori e tecnici operanti presso i Registri Tumori Italiani, nonché gli interessi organizzativi e scientifici dei Registri Tumori medesimi, in sede internazionale, nazionale e locale.
L'Associazione per il perseguimento delle finalità sopra indicate, potrà esercitare le seguenti attività:
1. organizzare la raccolta di fondi e materiali;
2. organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;
3. ottenere finanziamenti di ricerca per le finalità istituzionali;
4. aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
5. svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librarie a carattere culturale e scientifico;
6. stipulare convenzioni con Enti pubblici per sostenere direttamente o in indirettamente l’attività dei Ricercatori o dei Tecnici operanti presso i Registri Tumori.
L'associazione nel perseguimento delle sue finalità di solidarietà sociale non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. A tale fine l’associazione potrà realizzare, a norma dell’art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti dalle norme, con le modalità operative deliberate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
L'associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 (trenta) giorni alla Direzione Generale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

- articolo 3 –

L'Associazione persegue, inoltre, il collegamento con altre associazioni, organizzazioni ed enti nei campi dell'Epidemiologia, Igiene e Sanità Pubblica, Oncologia ed Anatomia Patologica ed altre società scientifiche italiane e internazionali.

 -articolo 4 –

L'Associazione persegue il proprio riconoscimento quale rappresentante degli interessi scientifici ed organizzativi comuni dei Registri Tumori presso organismi nazionali ed internazionali ed in particolare presso:
-    O.M.S Organizzazione mondiale della sanità;
-    International Agency for Research on Cancer (IARC);
-    European Network of Cancer Registries (ENCR);
-    Joint Research Centre (JRC)
-    Ministero della Sanità;
-    I.S.S. - Istituto Superiore di Sanità;
-    I.S.P.E.S.L. - Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del lavoro;
-    C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche;
-    Regioni;
-    Altri Ministeri e altri Enti e Istituzioni nazionali e internazionali.

Soci

- articolo 5 -

Sono soci dell'Associazione i ricercatori ed il personale tecnico operanti presso i Registri Tumori di popolazione (generali e specializzati) con sede in Italia. L'aspirante socio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che, entro 90 giorni dal ricevimento, delibera il rigetto o l'ammissione provvisoria, che verrà ratificata, dall'Assemblea Ordinaria dei soci nella prima riunione utile.
Entro 30 giorni dalla data di deliberazione, l’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato che verrà iscritto nel libro degli associati; in caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.
I Registri Tumori, presso cui i ricercatori e i tecnici operano, devono presentare le seguenti caratteristiche:
a)    attività di registrazione dell'incidenza su base di popolazione;
b)    carattere permanente dell'attività di registrazione;
c)    produzione di dati di incidenza secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'O.M.S.- I.A.R.C.- International Agency for Research on Cancer, dall'International Association of Cancer Registries, e dall'E.N.C.R.-European Network of Cancer Registries;
d)    attività di registrazione dei tumori maligni insorti in tutti gli organi e in tutte le fasce di età; nel caso dei Registri Tumori Specializzati, la caratteristica è limitata, sulla base di peculiari finalità epidemiologiche, all'organo o organi o fasce di età bersaglio della registrazione.
Possono altresì diventare soci i cittadini italiani e stranieri che hanno documentato interesse professionale e scientifico alla Registrazione e all'Epidemiologia dei tumori ed ai sistemi informativi sanitari.
L'adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.

- articolo 6 -

I soci devono corrispondere il contributo sociale annuale, stabilito dall’Assemblea, entro l’anno solare di riferimento.
Tutti i soci in regola con il pagamento del contributo sociale dell’anno solare in corso hanno diritto ad usufruire delle attrezzature e a partecipare alle attività dell'Associazione.
L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Ogni associato può:
- eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi;
- essere informato sull'attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché in regola con il pagamento della quota annuale in corso e dell’anno precedente.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato pagamento della quota associativa, in sede di adesione o di rinnovo, entro trenta giorni dal ricevimento di una lettera del Presidente contenente l'avviso del mancato versamento e l'invito a provvedere, il socio verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei presenti.
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo che il Consiglio Direttivo, con esclusione dell'eventuale soggetto interessato, a maggioranza, disponga una corresponsione nei limiti stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. I soci hanno diritto a prendere visione dei libri sociali con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o inviata tramite posta elettronica certificata e indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.
Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o decaduti

Organi dell'Associazione

- articolo 7 -

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Segreteria;
- l’Organo di controllo (se obbligatorio per legge);
- il Collegio dei Revisori (se obbligatorio per legge)
-il Consiglio Scientifico .

 

 

Assemblea dei soci
- articolo 8 -

1. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
Tutti i soci possono partecipare all'Assemblea ed intervenire nella discussione e partecipare alle votazioni, secondo quanto disposto dall’art. 6 del presente statuto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal socio più anziano d'età ed è convocata, dal Consiglio Direttivo mediante avviso, contenente l'ordine del giorno ed il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, affisso nella bacheca dell'istituzione in cui opera il Presidente almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza.
3. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, l'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.
Il Consiglio Direttivo inoltre è tenuto in ogni tempo a convocare l'Assemblea su domanda motivata sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
4. L’Assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione solo se è presente almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione per le delibere di cui al successivo articolo 10 lettere b) e c) per le quali è necessario il voto favorevole rispettivamente dei due terzi e dei tre quarti di tutti i soci.
Sono ammesse le deleghe nei limiti definiti dall’apposito regolamento.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.
L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.
Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copia.

- articolo 9 –

L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
b) discute ed approva i programmi di attività;
c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
d) nomina i componenti dell’Organo di Controllo e del Collegio
dei Revisori dei Conti (se obbligatori per legge);
e) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
f) ratifica l'ammissione e l’esclusione dei soci;
g) delibera l'ammontare della quota annua di iscrizione;
h) approva il Regolamento interno;
i) approva il Bilancio Sociale in caso di superamento dei limiti
previsti dalle norme di legge;
l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci presenti.

- articolo 10 –

L'Assemblea straordinaria:
a) delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione a maggioranza della metà più uno dei soci presenti;
b) delibera le modifiche da apportare allo statuto con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno dieci soci;
c) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci, nominando altresì se del caso due liquidatori.

Consiglio Direttivo

- articolo 11 -

1. Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri eletti dall'Assemblea prima dell’inizio dell’esercizio.
2. Sono eleggibili in Consiglio Direttivo i Soci iscritti all’Associazione almeno dall’anno precedente le elezioni.
I Consiglieri durano in carica tre anni e le loro cariche non sono remunerate. Non può essere eletto in Consiglio Direttivo un Socio che ne abbia già fatto parte per due mandati consecutivi, anche in seguito a dimissioni precedenti la scadenza del mandato. La rielezione è peraltro possibile dopo un triennio senza cariche.
3. Nel caso di dimissione o permanente indisponibilità di uno o più Consiglieri subentrano in carica i Soci primi tra i non eletti, secondo l’ordine del verbale dell’assemblea relativo alle elezioni medesime. I Consiglieri subentranti sono soggetti alle disposizioni sulla rieleggibilità dell’art. 11.2 del presente statuto e alla ratifica in occasione della prima assemblea utile (articolo 9.e). Se il Consigliere sostituito è membro della Segreteria, il Consiglio Direttivo nel suo nuovo assetto provvede al reintegro delle cariche secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del presente statuto. Se il Consigliere sostituito è il Presidente, la funzione di Presidente viene assunta da uno dei due vice-Presidenti.
5. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
a. attua le linee generali stabilite dall'Assemblea e ne esegue le deliberazioni;
b. designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non soci;
c. convoca l'Assemblea dei soci;
d. dichiara la decadenza dei soci per i seguenti motivi:
              1. per recesso, da presentare per iscritto al Presidente dell’Associazione;
              2. per morosità, secondo le disposizioni dell’art. 6 dello statuto;
              3. per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e ratifica dell’Assemblea dei Soci.
e. elabora il bilancio preventivo e consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e predispone l’eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. elabora e presenta ogni anno all'assemblea una relazione sull’attività scientifica dell'associazione;
g. nomina i delegati degli eventuali Gruppi di Lavoro o Commissioni;
h. cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
i. ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri alla Segreteria composta dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e dal Tesoriere;
j. predispone, se lo ritiene opportuno, un Regolamento interno relativo anche alle procedure elettorali, da sottoporre all'Assemblea.

- articolo 12 -

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, di regola due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo aventi per oggetto materie specifiche attribuite a Commissioni o Gruppi di Lavoro i delegati, a cui è assegnato il coordinamento degli stessi, possono essere chiamati a partecipare con funzioni consultive.

- articolo 13 -

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza dei presenti la Segreteria composta dal Presidente, due Vice Presidenti e il Tesoriere.

- articolo 14 -

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, rappresenta in giudizio l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano ai Vice Presidenti.
Il fatto stesso che uno dei due Vice Presidenti agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

- articolo 15 -

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.
Cura la verbalizzazione dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere ha facoltà di aprire conti correnti bancari, di emettere ed incassare assegni, di provvedere a riscuotere da enti pubblici e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'Associazione con firma libera e disgiunta con il Presidente.

Organo di controllo

- articolo 16 -

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti stabiliti dal codice del Terzo Settore.
L’Organo di Controllo è costituito da 3 componenti nominati ed eletti dall’Assemblea dei soci, di cui 1 con funzioni di Presidente
Uno tra i componenti dell’organo, cui si applica l’art. 2399 del Codice Civile, deve possedere i requisiti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile, e viene individuato dall’Assemblea dei Soci sulla base di valutazione comparativa. A tal fine, i soci propongono all’Assemblea dei nominativi di esperti qualificati, corredati da curriculum vitae, da far pervenire al Consiglio Direttivo, che preventivamente stabilisce il compenso da riconoscere al professionista. Il Consiglio Direttivo, acquisite le proposte, verifica il possesso dei requisiti degli eventuali candidati.
I rimanenti due componenti vengono individuati dall’Assemblea tra i soci.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Collegio dei Revisori

- articolo 17 -

Le funzioni di controllo sono effettuate dal Collegio dei Revisori che diventa obbligatorio quando vengono superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dal codice del Terzo Settore.
L’associazione in tal caso nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dal codice del terzo settore non vengono superati.

Attività Scientifica e gestione dei dati

- articolo 18 -

Per perseguire le finalità scientifiche, di pubblicazione e progettuali, comuni ai Registri Tumori, e per effettuare il controllo di qualità dei dati dei Registri Tumori, l’Associazione, di volta in volta, promuove la costituzione, la gestione e l'utilizzo di banche dati temporanee, cui i Registri Tumori conferiscono i loro dati nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy e di protezione e gestione dei dati personali.
I dati in esse contenuti devono corrispondere agli standard qualitativi, tecnici e scientifici, definiti in sede internazionale dall'International Association of Cancer Registries e dall'European Network of Cancer Registries e fatti propri dall'Associazione.
Le regole di accesso ai dati e di utilizzo e condivisione degli stessi sono disciplinate da appositi protocolli, che prevederanno anche le tempistiche per la cancellazione dei dati.
La corrispondenza dei dati agli standard qualitativi sopra definiti, e quindi l'accreditamento di un Registro Tumori, è ratificata da una Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo, composta da soci esperti nella registrazione dei tumori.  Di tale commissione fa parte il Presidente dell'AIRTUM.
Al fine di supportare le attività scientifiche di AIRTUM, nella prima seduta utile dal suo insediamento il Consiglio Direttivo nomina un Consiglio Scientifico, composto da un minimo di 5 sino ad un massimo di 11 soci esperti in epidemiologia e registrazione dei tumori.

- articolo 19 -

La gestione delle singole banche dati, di norma, deve avvenire presso uno dei Registri Tumori accreditati.

- articolo 20 -

1.    L'Associazione, per mezzo del Consiglio Direttivo, organizza almeno una volta l'anno una riunione a carattere scientifico; tale riunione è aperta a tutti gli interessati ai temi trattati. L'Associazione organizza, inoltre, iniziative didattiche per i tecnici di registrazione.
2.    Possono, inoltre, essere organizzate per iniziativa del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un quinto dei soci, sedute straordinarie in Italia o in altri paesi, convocando tutti i membri ed invitando persone eminenti esterne all'Associazione.
3.    Il Consiglio Direttivo può, inoltre, organizzare attività scientifica dell'Associazione mediante la formazione di Commissioni o Gruppi di Lavoro coordinati da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo medesimo anche fra i non soci.

Patrimonio e Bilanci

- articolo 21 -

1.    Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a.    dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
b.    da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c.    da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2.    Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a.    dalle quote sociali;
b.    dai ricavi per l'organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico;
c.    da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi,   rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto in base a quanto previsto dal successivo art. 23.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Durante la vita dell’Associazione, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo..

- articolo 22 -

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio dell'esercizio da sottoporsi all’approvazione della prima assemblea ordinaria annuale che si terrà entro il mese di maggio.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere le scritture contabili previste dalla legge.

Scioglimento

- articolo 23 –

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto dai liquidatori, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi dell’art.9 del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore o a fini di utilità sociale.

Norma transitoriee

- articolo 24 –

Le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS

 

 REGOLAMENTO

Articolo 1
L’attività dell’assemblea dei soci, la sua convocazione, la validità, i suoi compiti e i meccanismi di voto sono illustrati negli articoli 7, 8, 9 e 10 del vigente Statuto A.I.R.Tum.. Per quanto concerne il voto per delega, questo è previsto nel summenzionato Statuto. Il numero di deleghe ammesso non deve tuttavia essere superiore a una per ognuno dei soci presenti, e in regola, in Assemblea.
 

Articolo 2

Al fine di supportare le attività scientifiche di A.I.R.Tum., nella prima seduta utile dal suo insediamento il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico, composto da un minimo di 5 sino ad un massimo di 11 componenti